L'anagrafe degli animali d'affezione consente di associare l'animale al proprietario o al detentore e costituisce uno strumento utile per la tracciabilità, il contrasto al randagismo e all'abbandono e il rintraccio dell'animale in caso di smarrimento, furto o ritrovamento.
A livello nazionale è stato istituito il SINAC (Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia), nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN), ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134. Il sistema è destinato a raccogliere in un'unica banca dati le informazioni relative agli animali da compagnia, secondo le modalità di identificazione e registrazione previste per le diverse specie.
Il sistema raccoglie le informazioni identificative degli animali e i dati del proprietario, del detentore o dell’operatore e consente di garantire la tracciabilità dell’animale, agevolarne il rintraccio in caso di smarrimento, furto o ritrovamento e supportare le attività di sanità pubblica veterinaria.
La sezione dedicata ai cittadini è accessibile autenticazione con identità digitale (SPID, CIE, CNS...) e consente di:
- segnalare il furto o lo smarrimento
- segnalare il ritrovamento
- segnalare il decesso
- consultare la scheda sanitaria
- verificare lo stato delle proprie segnalazioni.
E’ possibile effettuare operazioni esclusivamente per gli animali di cui si è proprietari.
Le segnalazioni inviate dai cittadini sono gestite dal Servizio Veterinario dell'ASL di competenza, che ha la possibilità di approvarle o rifiutarle.
In caso di approvazione, l’evento viene automaticamente registrato in SINAC.
Nelle regioni in cui il SINAC non è ancora attivo a pieno regime, i proprietari e i veterinari devono continuare a utilizzare le anagrafi canine e feline regionali preesistenti, le quali verranno assorbite gradualmente dal nuovo sistema nazionale.
Per quali animali è obbligatoria l’iscrizione?
L’obbligo di identificazione e registrazione degli animali da compagnia è disciplinato dalla normativa nazionale e, nella fase di progressiva attuazione del SINAC, anche dalle disposizioni regionali o provinciali applicabili.
Per i cani l’identificazione e l’iscrizione all’anagrafe sono obbligatorie, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla disciplina vigente nella Regione o Provincia autonoma competente.
Per gatti e furetti, l’obbligo di registrazione può dipendere dalla disciplina regionale o provinciale e ricorre comunque nei casi previsti dalla normativa applicabile, ad esempio in relazione al rilascio dei documenti necessari per determinati movimenti dell’animale.
A regime, il D.M. 2 novembre 2023 prevede l’identificazione e la registrazione nel SINAC anche per gli animali da compagnia appartenenti alle specie indicate nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2016/429. Oltre a cani, gatti e furetti, sono comprese, con modalità specifiche, altre categorie di animali da compagnia, quali animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, determinati volatili, roditori e conigli non destinati alla produzione alimentare
Per specie diverse da cani, gatti e furetti possono essere previste specifiche modalità di identificazione e registrazione. In caso di animali appartenenti a specie protette restano inoltre applicabili gli obblighi previsti dalla normativa CITES.