Amministrazione Trasparente

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice

Data di pubblicazione: 03/02/2022

Data di ultimo aggiornamento: 20/04/2026

Incarichi amministrativi di vertice

Nell'ordinamento italiano il Segretario Generale è un organo monocratico del Comune. La figura professionale è disciplinata dalla Parte I, Titolo IV, Capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il sindaco nomina il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali; egli è dipendente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Provinciali e Comunali (e non, quindi, dal Comune). Il Segretario svolge compiti (a norma dell'Art. 97 del D.Lgs 7/2000) di collaborazione e assolve funzioni di assistenza giuridico/amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

La nomina ha una durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che l'ha effettuata. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. Nomina che è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Lo statuto giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Sindaco (Art. 99 del D.Lgs. 267/2000).

In particolare, il Segretario Generale:

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco. In particolare, nei Comuni privi di dirigenti possono essere demandate al Segretario le funzioni dirigenziali, se non sono attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi (Art. 109 del D.Lgs.  n.267/2000).

Segretario Comunale a scavalco (fino al 30 giungo 2025) - Cristiana avv. RIGO

Titolare della Segreteria del Comune di Portogruaro. Per i dati relativi ai compensi a qualsiasi titolo corrisposti cliccare QUI

Incarico di Segretario Comunale a scavalco nel Comune di Vivaro  (fino al 30 giungo 2025) e nel Comune di Gruaro

Non sono stati erogati importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Non ricopre altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

Segretario comunale

Titolare segreteria dei Comuni di Cavasso Nuovo, Fanna e Vivaro

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