Accesso civico semplice
Data di ultimo aggiornamento: 21/04/2026
(art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) - È il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.
La normativa vigente pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di pubblicare diverse tipologie di documenti, informazioni e dati. L'accesso civico semplice comporta "il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione" (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013).
L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non necessita di motivazione.
La richiesta di accesso civico semplice va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) attraverso le seguenti modalità:
Casella PEC
Posta ordinaria / raccomandata: Piazza Plebiscito 12, 33092 Cavasso Nuovo (PN)
Brevi manu all’ufficio protocollo: Piazza Plebiscito 12, 33092 Cavasso Nuovo (PN)
Termine di conclusione del procedimento: 30 giorni.
RIESAME
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il cittadino può presentare richiesta di riesame al potere sostitutivo, individuato nel Segretario Comunale
RICORSI
Contro le decisioni o l'eventuale silenzio dell'Amministrazione, il cittadino può proporre ricorso al TAR entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Il cittadino può altresì presentare ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale, ove costituito.